Art. 17.
(Imposta sul valore aggiunto).

      1. Sulle attività che si svolgono nell'ambito di manifestazioni culturali, nonché sugli spettacoli teatrali e sui concerti vocali e strumentali, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica nella misura del 4 per cento.
      2. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale, sui prodotti di interesse culturale, quali i supporti fonografici, le cassette audio e video, i cd, i cd-rom e i dvd, nonché i prodotti discografici, l'aliquota IVA si applica nella misura del 4 per cento.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti e ai tecnici del settore musicale è consentita la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi e dell'IVA relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi per lo svolgimento della loro attività.